Il diritto al sepolcro tra normativa statale e comunale

Il diritto al sepolcro nasce dal rilascio di una concessione amministrativa, dalla Pubblica Amministrazioni, di una piccola area di terreno in un cimitero pubblico consentendo, al privato concessionario, di realizzare, al di sopra o al di sotto del suolo, una costruzione destinata a custodire i resti dei defunti.
Tale concessione crea in capo al privato concessionario un diritto soggettivo che riguarda la reale disponibilità dell’area destinata alla sepoltura e va sotto il nome di ‘’diritto di superficie’’.

Non un diritto, ma tanti

Vista la natura del diritto sopra citato possiamo dire che esso rappresenta un complesso di diverse situazioni giuridiche che corrispondono ad altri diritti ad essa collegati come ad esempio:
-il diritto di essere seppelliti  e/o di seppellire gli altri;
-il diritto rappresentato dalla facoltà di chiunque sia congiunto di persone defunte e le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi e denunciare qualsiasi violazione nel caso in cui ne avvenissero,
-diritto al sepolcro in quanto oggetto e sui materiali che lo costituiscono compresi gli eventuali accessori;
-diritto all’intestazione del sepolcro;
-diritto di scelta del luogo di sepoltura.
Naturalmente questo diritto può essere esercitato solo nel caso in cui la persona deceduta abbia deciso di prendere precedentemente tale scelta e di scriverla, magari, sul proprio testamento, lo stesso che chi gli sopravvive è costretto a rispettare.
Se infatti vi ritrovate in situazioni ad essa simili vi consiglio di rivolgervi ai professionisti della Cattolica San Lorenzo, un’agenzia di onoranze funebri a Roma.

Il sepolcro ereditario e familiare

Nel caso in cui si tratti del primo tipo di sepolcro come prima cosa occorre identificare i soggetti titolari del diritto primario, inteso in questo caso come il diritto di essere sepolti in un determinato luogo.
Tuttavia, in realtà, non è così scontato perché vanno analizzate le norme che regolano la successione mortis causa, anche perché non necessariamente vi sono inseriti solo i parenti all’interno degli aventi diritto.
Nel sepolcro familiare, invece, l’identificazione dei soggetti titolari è fatta in base alla volontà del concessionario originario, presente nell’atto di fondazione e di conseguenza in riferimento alla cerchia dei componenti familiari presi in considerazione come futuri destinatari.
Una volta valutato tutto ciò si può tranquillamente procedere, in un certo senso, per consuetudine: cioè viene riconosciuto il diritto all’utilizzo del sepolcro a tutti i discendenti uomini del primo e le loro mogli, alle discendenti donne per linea maschile che sono rimaste ancora nubili.