Festività nel contratto commercio: tutti i diritti dei lavoratori

Festività nel contratto commercio: tutti i diritti dei lavoratori
Festività nel contratto commercio: tutti i diritti dei lavoratori

Anche i lavoratori del contratto commercio hanno diritto al godimento delle festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge italiana e nel caso di lavoro festivo, ossia il lavoro prestato durante una delle festività, hanno diritto ad una retribuzione maggiorata. Le festività nel contratto commercio sono disciplinate dall’art. 142 del CCNL Terziario Confcommercio, mentre la retribuzione per le prestazioni festive è disciplinata dall’art. 143.

L’art. 142 del contratto commercio elenca tutte le giornate di festività spettanti per le quali il lavoratore ha diritto all’assenza da lavoro e alla retribuzione, mentre l’art. 143 tratta i casi in cui il lavoratore viene chiamato a lavorare durante la festività e per tale prestazione lavorativa ha diritto ad una retribuzione maggioata.

I lavoratori del settore commercio sono spesso chiamati a lavorare durante la domenica, i festivi e qualche volta anche durante il riposo settimanale. In tutti questi casi il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata in quanto, come tutti i lavoratori italiani, c’è il diritto per legge al riposo accompagnato dal diritto alla retribuzione. La maggiorazione della retribuzione in caso di lavoro durante il riposo o durante la domenica ed

E’ bene quindi effettuare una panoramica su quali sono le festività nel contratto commercio e quali sono i diritti dei lavoratori, anche quando c’è il lavoro festivo.

Festività – articolo 142 del contratto commercio.

Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Terziario Confcommercio) stabilisce testualmente: “Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

Festività nazionali

1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione

2) l° maggio – Festa dei lavoratori

3) 2 giugno – Festa della Repubblica (tale festività è stata rispristinata dalla legge 29 novembre 2000, n. 336. La modifica decorre dal 1° giugno 2001)

Festività infrasettimanali

1) il 1° giorno dell’anno

2) l’Epifania

3) il giorno di lunedì dopo Pasqua

4) il 15 agosto – Festa dell’Assunzione

5) il 1° novembre – Ognissanti

6) l’8 dicembre – Immacolata Concezione

7) il 25 dicembre – Natale

8) il 26 dicembre – S. Stefano

9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro”.

Festività contratto commercio: diritto al riposo e retribuzione.

L’articolo 142 continua: “In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità”.

Ciò vuol dire che il lavoratore ha diritto all’assenza da lavoro durante la giornata di festività con diritto alla normale retribuzione spettante secondo il contratto collettivo, ossia una giornata pagata calcolata secondo il CCNL.

La normale retribuzione è pari allo stipendio minimo o paga base + indennità di contingenza + EDR ed eventuali scatti di anzianità. Siccome nel caso della festività il diritto è pari ad una giornata di lavoro retribuita, o per meglio dire, alla retribuzione senza decurtare alcuna giornata di retribuzione, in busta paga il lavoratore o la lavoratrice troverà indicata come retribuita una giornata a titolo di festività.

Nel caso ad esempio di una commessa inquadrata al 4 livello del commercio, per la festività spetterà una giornata pagata, inclusa nel normale stipendio, pari a 1.392,91 euro diviso 26 = 53,57 euro. In caso di part-time, esempio al 50%, spetterà ovviamente una retribuzione proporzionalmente ridotta per quel giorno di festività goduta.

Festività coincidente con la domenica nel commercio: spetta una giornata pagata in più.

Abbiamo visto che al lavoratore spetta la normale retribuzione anche in assenza da lavoro per il godimento della festività. Per fare un altro esempio, ad un impiegato nel settore commercio spetterà sempre il normale stipendio, anche se si è assentato per una festività. In busta paga troverà pagato lo stipendio normale distribuito in 25 giornate lavorate + 1 giornata di festività goduta.

Ma ci sono alcuni casi in cui al lavoratore spetta una giornata pagata in più, ossia un aumento di stipendio. E’ il caso della festività coincidente di domenica, ad esempio.

Questo caso è previsto dall’art. 142 del CCNL Terziario Confcommercio che stabilisce: “In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195”.

Calcolo retribuzione festività nel contratto commercio.

L’art. 195 citato per il calcolo della retribuzione della festività pagata in più fa riferimento alla retribuzione di fatto, che “è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge”.

L’art. 193 stabilisce invece la normale retribuzione del lavoratore che è costituita dalle seguenti voci

a) paga base nazionale conglobata;

b) indennità di contingenza;

c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;

e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Ebbene, il contratto collettivo del commercio dice che per calcolare la giornata retribuita in più bisogna considerare le voci retributive fisse e continuative, generalmente indicate nella parte alta del cedolino (minimo di stipendio, indennità di contingenza, edr, eventuali superminimi e scatti di anzianità) e dividerle per il divisore giornaliero che è pari a 26. Si ottiene così l’ammontare della retribuzione spettante per la giornata di festività coincidente con la domenica che dà diritto quindi ad una giornata pagata in più.

Riprendendo l’esempio dell’impiegato, se una festività nazionale o infrasettimanale è coincidente con la domenica, egli avrà diritto al normale stipendio (diviso in 26 giornate) + una giornata retribuita in più. Riprendendo l’esempio della commessa inquadrata full-time al 4 livello del contratto commercio, avendo diritto anch’essa ad una giornata retribuita in più troverà in busta paga una giornata retribuita pari a 1.392,91 euro diviso 26 = 53,57 euro.

Festività de 4 novembre: spetta una giornata pagata in più.

Lo stesso discorso vale per la festività civile del 4 novembre. Il CCNL prevede che “Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.

Pertanto ai lavoratori, ivi compreso apprendisti, lavoratori con contratto part-time, spetta una giornata pagata in più.

 

Quando la festività non è pagata.

Ci sono dei casi in cui il contratto collettivo esonera il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione per la festività. Li prevede l’art. 142: “Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso”.

Lavoro durante la festività: maggiorazione del 30% per lavoro festivo.

Può capitare, e nel settore del commercio capita spesso, che il lavoratore lavori durante una delle festività nazionali o infrasettimanali. Si pensi soprattutto al periodo di Natale, dove i lavoratori sono spesso chiamati a lavorare durante la festività.

Ebbene in caso di lavoro festivo il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione per lavoro festivo diurno del 30%. La maggiorazione può salire al 35% in caso di lavoro supplementare prestato da un lavoratore part-time durante una delle festività previste dalla legge e dal CCNL. Se il lavoro festivo è notturno, in alcuni casi il lavoratore ha diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario notturno pari al 50%. Vediamo normativa, retribuzione e diritti dei lavoratori per il lavoro festivo nel commercio.

Fonte: Festività nel contratto commercio: tutti i diritti dei lavoratori